Attribuzione degli organi elettivi


Art. 7 - Organi

  1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco, con i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dal presente Statuto.
  3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
  4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso può essere sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
  5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Il consiglio Comunale

  1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio comunale,il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.
  2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
  3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. La sua attività è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
  4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  5. Il Consiglio dura in carica fino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazio ne del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i suoi Consiglieri.
  6. Ai fini del comma precedente, si considerano atti urgenti quelli la cui mancata tempestiva adozione può recare pregiudizio al Comune od ai cittadini, ed atti improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio

  1. 1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
  2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a)- lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
    b)- i programmi, le relazioni, previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici ed i progranni annuali e pluriennali perla loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
    c)- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
    d)- le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
    e)- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
    f)- l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici serv izi, la costituzione di istituzioni o di aziende speciali, la partecipazione o società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    g)- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici, anche in modo non generalizzato;
    h)- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    i)- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
    l)- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    m)- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del segretario Comunale;
    n)- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
    o)- l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
    p)- la nomina del difensore civico;
    q)- l'invio delle deliberazioni di Giunta all'esame dell'organo di controllo.
  3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta, ma vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessa nta giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza.
  4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10 - I consiglieri

  1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della convalida e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze (cifra individuale più preferenze)
  2. La prima adunanza del Consiglio deve avvenire entro il ventesimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti. Durante tale adunanza il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti sulla base di una relazione del Consigliere anziano, da depositarsi presso la segreteria del Comune almeno 48 ore prima della riunione, per il parere di legittimità del Segretario.
  3. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità comunale alla quale rispondono del loro operato.
  4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.
  5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ed interni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
  4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
  5. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Art. 12 - Prerogative dei consiglieri

  1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di iniziativa, interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto d'iniziativa si esercita altresì sotto forma di richiesta di convocazione del Consiglio e di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90.
  3. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere della Giunta, ai sensi dell'art.45 della stessa legge. Tale iniziativa va assunta nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede il controllo.

Art. 13 - Gruppi Consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti in ogni lista.
  2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due consiglieri; i consiglieri che non si riconoscono in alcun gruppo formano il gruppo misto.
  3. Ai gruppi consiliari, compatibilmente con la disponibilità di strutture, possono essere concessi da parte del Comune idonei spazi per l'esercizio delle loro funzioni.
  4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14 - Sessioni e convocazione

  1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno una volta al mese. L'attività del Consiglio si suddivide in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Sono sessioni ordinarie quelle aventi per oggetto atti obbligatori per legge, ed in particolare quelle nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione relative ai programmi, alle relazioni previsionali e programmatiche, ai piani finanziari e ai programmi di opere pubbliche, ai bilanci annuali e pluriennali, ai conti consuntivi, ai piani territoriali e urbanistici ed ai programmi annuali e pluriennali perla loro attuazione, alle eventuali deroghe ad essi ed ai pareri da rendere nelle dette materie. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
  3. Il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, secondo le norme del regolamento, che stabilisce anche le modalità di convocazione per le sedute sia di prima che di seconda convocazione, nell'ambito delle previsioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  4. Il Sindaco convoca il Consiglio che deve riunirsi entro un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i consiglieri richiedenti la convocazione allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o del le mozioni da discutere.

Art. 15 - Commissioni

  1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali e permanenti.
  2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina i poteri, la formazione, il funzionamento, la pubblicità dei lavori delle commissioni, che sono composte nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza ed opposizione.
  3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
  4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
  5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

Art. 16 - Attribuzioni delle commissioni

  1. Compito delle commissioni speciali e permanenti è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
    a)- la nomina del presidente della commissione;
    b)- le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
    c)- i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche, e per l'elaborazione di proposte.

Art. 17 - La Giunta comunale

  1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
  2. La Giunta comunale adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
  3. La Giunta svolge, inoltre, funzione di proposizione e di impulso nei confronti del Consiglio comunale ed esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio stesso.

Art. 18 - Elezione e prerogative

  1. La Giunta è eletta, insieme al Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'adunanza del Consiglio.
  2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
  3. Oltre ai casi di incompatibilità indicati dal comma 2, non possono conteporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
  4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 19 - Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco , che la presiede, e da sei assessori.
  2. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e che non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum. Il curriculum deve essere depositato unitamente al documento programmatico se l'elezione avviene contestualmente all'intera Giunta e deve indicare, oltre alle generalità del candidato, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività lavorative svolte, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato od altri enti pubblici.
  3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto di presentare proposte rivolte al Consiglio ma non possono presentare interpellanze, interrogazioni o mozioni.

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, senza soggiacere a formalità ma tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
  3. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei voti ma devono essere attribuite necessarimente all'intero collegio e, in nessun caso, ai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
  4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
  5. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio, su proposta del Sindaco. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 21 - Il Vicesindaco e gli Assessori

  1. Gli assessori sono pr eposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
  2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
  3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, nella deliberazione di elezione della Giunta comunale.
  4. Con le stesse modalità il Consiglio conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice sindaco, al fine di garantire la sosituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco fanno le veci, secondo l'ordine di anzianità, data dall'età, gli altri Assessori.
  5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti comma 3 e 4 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.
  6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 22 - Attribuzioni della Giunta

  1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti amministrativi e di gestione a contenuto generale o discrezionale, nonchè di tutti gli atti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente al Sindaco o al Segretario e di tutti gli atti che, per loro natura, debbano essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
  2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza mediante provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti ed i mezzi ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Satuto.
  3. Compete alla Giunta:
    a)- la proposizione al Consiglio dei regolamenti;
    b)- l'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi, dei disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
    c)- l'elaborazione delle linee di indirizzo e la predisposizione di disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    d)- l'assunzione di attività di iniziativa,di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
    e)- l'elaborazione e la proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione delle tariffe dei beni e dei servizi pubblici;
    f)- la nomina delle commissioni per i concorsi e le selezioni pubbliche e riservate;
    g)- l'adozione dei provvedimenti di assunzione, cessazione dal serviziodel personale e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni purchè non riservati ad altri organi;
    h)- la proposizione dei criteri generali per la concessione disovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
    i)- l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni su conforme indirizzo del Consiglio comunale;
    l)- l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore oconvenuto e l'approvazione delle transazioni;
    m)- la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e la costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
    n)- l'esercizio, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, delle funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
    o)- l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Consiglio;
    p)- gli acquisti e le alienazioni di beni mobili, le somministrazioni e le forniture di beni e servizi, gli appalti e le concessioni previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzionari o servizi e in generale, tutti i contratti;
    q)- l'approvazione dei piani finanziari relativi a progett i previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio, contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
    r)- l'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio;
    s)- la deliberazione delle spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativoche impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
    t)- la corresponsione dei contributi, delle indennità, dei compensi, dei rimborsi ad amministratori, dipendenti o a terzi;
    u)- la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
    v)- approvazione dei ruoli, dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
    z)- ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco o del Segretario Comunale;
  4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
    a)- decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra organi gestionali dell'Ente;
    b)- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, su proprosta del Segretario Comunale;
    c)- recepisce gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

Art. 23 - Il Sindaco

  1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, sovraintende all'andamento generale del Comune, provvede a dare impulso ed a coordinare l'attività degli altri organi comunali, dirige e controlla l'attività della Giunta mantenendone l'unità d'indirizzo politico-amministrativo ed assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
  2. La legge disciplina le modalità perl'elezione,icasi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco,il suo statu s e le cause di cessazione dalla carica.
  3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24 - Attribuzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco:
    a)- convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, tutela le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;
    b)- esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
    c)- coordina l'attività degli assessori;
    d)- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
    e)- impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi fondamentali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
    f)- ha facoltà di delega;
    g)- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e svolge gli altri compiti connessi;
    h)- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    i)- convoca i comizi per i referendum consultivi;
    j)- adotta ordinanze "ordinarie" in conformità alle leggi ed airegolamenti e, nelle materie di competenza comunale, emana altresì ordinanze per misure eccezionali relative a situazioni provvisorie di urgente necessità;
    k)- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    l)- emette i provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza ed espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
    m)- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    n)- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segratario comunale;
    o)- coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari di apertura al pubblico di uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, nonchè quellidegli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche;
    p)- fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
    q)- rappresenta il Comune nell'Assemblea dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi;
    r)- stipula, in rappresentanza dell'ente, i contrattigià deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, in mancanza di una figura dirigenziale ausiliaria del Segretario "rogante";
    s)- vieta l'esebizione degli atti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.7 della legge 08.06.1990, n.142;
    t)- irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;
    u)- sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali;
    v)- esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni.
  2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge, e le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, avvalendosi degli uffici del Comune.
  3. Inoltre, il Sindaco:
    a)- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    b)- promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
    c)- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
    d)- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziendespeciali,istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
    e)- collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
    f)- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
    g)- impartisce le direttive in materia di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio e adotta provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  4. Infine il Sindaco:
    a)- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
    b)- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
    c)- esercita ipoteridi polizia nelleadunanze consiliarie negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
    d)- propone gli argomenti da trattare, dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 25 - Mozione di sfiducia costruttiva

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
  3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.
  4. La mozione viene mess a in discussione non prima di cinque giorni dalla sua presentazione, e la sua approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
  5.  



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