forme di collaborazione e accordi di programma


Art.47 - Convenzioni ed altre forme di collaborazione

  1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, e per accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione, il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, e prioritariamente con la Comunità montana, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
  2. Le convenzioni sono stipulate, con altri enti locali o loro enti strumentali, per l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.
  3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.48 - Consorzi

  1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala, può costituire un consorzio tra enti, secondo le norme previste dalla legge n.142/90 per le aziende speciali, in quanto compatibili.
  2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto del Consorzio e la relativa convenzione, la quale deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
  3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.49 - Accordi di programma

  1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono, per la loro complessità di realizzazione, l'azione integrata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco (qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi spetti al Comune) promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  2. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate e deve prevedere, oltre alle finalità perseguite, le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed inoltre deve:
    a)- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    b)- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
    c)- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
  3. L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel B.U.R. A.S.
  4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivisono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati.
  5.  



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