forme di collaborazione e accordi di programma
Art.47 - Convenzioni ed altre forme di collaborazione
- Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, e per accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione, il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, e prioritariamente con la Comunità montana, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
- Le convenzioni sono stipulate, con altri enti locali o loro enti strumentali, per l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.
- Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.48 - Consorzi
- Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala, può costituire un consorzio tra enti, secondo le norme previste dalla legge n.142/90 per le aziende speciali, in quanto compatibili.
- Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto del Consorzio e la relativa convenzione, la quale deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art.49 - Accordi di programma
- Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono, per la loro complessità di realizzazione, l'azione integrata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco (qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi spetti al Comune) promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate e deve prevedere, oltre alle finalità perseguite, le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed inoltre deve:
a)- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. - L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel B.U.R. A.S.
- La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivisono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati.
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